N. 57 SENTENZA 23 - 27 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Sussistenza della rilevanza penale del fatto e applicabilita' del trattamento sanzionatorio piu' lieve previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada e non gia' di quello di cui alla lettera c) del medesimo comma - Non implausibilita' dei predetti presupposti interpretativi, confermati anche dalla giurisprudenza di legittimita'. - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 186, comma 2, nel testo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160. - Costituzione artt. 3 e 27, comma terzo. Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Applicabilita' del trattamento sanzionatorio piu' lieve tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 186 del codice della strada - Configurabilita' del rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico quale illecito amministrativo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalita' rieducativa della pena - Modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione. - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160. - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Applicabilita' del trattamento sanzionatorio piu' lieve tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 186 del codice della strada - Configurabilita' del rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico quale illecito amministrativo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalita' rieducativa della pena - Questioni di costituzionalita' dirette non gia' alla caducazione di norme penali di favore ma ad interventi manipolativi con effetti in malam partem preclusi alla Corte - Inammissibilita'. - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160. - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. (009C0157) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 4-3-2009)

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