N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2009

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2009 (della Regione Calabria). Bilancio e contabilita' pubblica - Sostituzione dell'art. 62 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Divieto alle Regioni e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale che individui la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere e indichi le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di prevedere nei contratti di finanziamento - Prevista possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura - Natura di principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, delle norme predette - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata esclusione del ricorso all'indebitamento per spese di investimento, impedimento al puntuale apprezzamento delle esigenze dell'Amministrazione regionale, eccessivo dettaglio del limite alla ristrutturazione, definizione di principi fondamentali in materia di legislazione concorrente e imposizione di prestazioni attraverso la fonte regolamentare - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Regione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione della riserva di legge per la imposizione di prestazioni, del principio di effettiva e leale collaborazione. - Legge 22 dicembre 2008, n. 203, art. 3 (sostitutivo dell'art. 62 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), commi 1, 3 e 6. - Costituzione, artt. 23, 117, comma terzo, 97, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Integrazione dell'art. 77-ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Patto di stabilita' interno delle Regioni - Prevista non computabilita' nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno, delle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale - Lamentata non computabilita' dei soli trasferimenti derivanti da aiuti europei e non anche dei finanziamenti statali e regionali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del generale canone di ragionevolezza delle leggi, illogica equiparazione tra Regioni ammesse ad aiuti con percentuali diverse, violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione dell'obbligo della Regione di attuare gli impegni comunitari, violazione dei principi di complementarieta' ed addizionalita' sanciti dalla normativa comunitaria. - Legge 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 42, che integra l'art. 77-ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3, 11, 117, commi primo e terzo, e 119; trattato CE, artt. 158 e 159; regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, artt. 9, 15 e 105; regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999. (009C0216) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-2009)

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