Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto del giudizio - Sopravvenuta modifica legislativa della norma
impugnata - Ininfluenza.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto
del giudizio - Norma risultante dal «principio di diritto»
enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal
giudice di rinvio - Ammissibilita'.
Processo penale - Misure cautelari - Presunzione di sussistenza di
esigenze cautelari a carico di soggetto colpito da gravi indizi di
colpevolezza per il reato di associazione di stampo mafioso -
Possibilita' di superamento solo con la prova dell'avvenuto
scioglimento dell'associazione o del recesso dalla stessa
dell'indagato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione
quale giudice di rinvio - Denunciata irragionevolezza, nonche'
violazione dei principi di eguaglianza e di personalita' della
responsabilita' penale e della riserva di legge in materia di
restrizione della liberta' personale - Inesatta identificazione
della regula iuris indicata dalla Corte di cassazione con
conseguente incongruita' della motivazione sulla rilevanza -
Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Cod. proc. pen., art. 275, comma 3.
- Costituzione, art. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma.
(009C0326)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2009)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.