Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Pratiche ed
attivita' bionaturali ed attivita' dei centri di benessere -
Preliminare precisazione, ad opera della Corte, del contenuto della
normativa denunciata.
- Legge Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Pratiche ed
attivita' bionaturali - Istituzione della figura di operatore di
pratiche bionaturali, descrizione dei relativi compiti e
individuazione del percorso formativo e dei titoli abilitanti -
Attribuzione al Comitato regionale di compiti nell'ambito degli
ordinamenti didattici e titoli abilitanti - Istituzione di apposito
elenco delle pratiche e determinazione delle condizioni per
l'iscrizione - Violazione del principio fondamentale che riserva
allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali -
Illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale, in
via consequenziale, delle restanti disposizioni del Titolo I,
nonche' degli artt. 6, comma 2, lett. c), 7, comma 1, lett. b), 9,
limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con le quali si
chiude il comma 1, della medesima legge, per l'inscindibile
connessione con le norme oggetto di censura.
- Legge Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, artt. 2, commi
1, lett. b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4; restanti disposizioni
del Titolo I, nonche' degli artt. 6, comma 2, lett. c), 7, comma 1,
lett. b), 9, limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con
le quali si chiude il comma 1.
- Costituzione art. 117, comma terzo.
Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Disciplina dei
centri di benessere, contenuta nella restante parte del Titolo II
della legge regionale n. 2 del 2008 - Richiesta alla Corte di
estensione della illegittimita' costituzionale all'intero testo
della legge per inscindibile connessione con le norme censurate -
Esclusione - Disciplina non incisa dalle censure formulate dal
ricorrente - Mancanza di adeguata motivazione in ordine a ciascuna
delle disposizioni censurate - Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2.
- Costituzione art. 117, comma terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 27.
(009C0331)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2009)
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