N. 236
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 marzo 2009
Ordinanza del 10 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile promosso da C.C. ed altro contro V.A..
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli
embrioni soprannumerari - Denunciata lesione del principio di
rispetto della dignita' umana, in considerazione della reiterata
sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi -
Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di
procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile
dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche -
Ritenuta incoerenza con la finalita' esplicitata dal legislatore di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla infertilita' umana, assicurando i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata
uniformita' di trattamento riservata a situazioni soggettive
normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo
terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della
donna e della coppia.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Denunciata lesione del principio di rispetto della
dignita' umana, in considerazione della reiterata sottoposizione
della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza
della previsione normativa di un protocollo di procreazione
medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario
e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta
incoerenza con la finalita' esplicitata dal legislatore di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o
dalla infertilita' umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformita' di
trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente
differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico
diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e
della coppia.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Ammissibilita' della crioconservazione
degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento
nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che
l'impianto dell'embrione possa essere differito per cause diverse
da quella legislativamente indicata - Illogica limitazione della
crioconservazione fino alla data del trasferimento, da realizzare
non appena possibile - Denunciata lesione del principio di rispetto
della dignita' umana - Irragionevolezza della previsione normativa
di un protocollo di procreazione medicalmente assistita
generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente
alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la
finalita' esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformita' di
trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente
differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico
diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e
della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di
trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel
rispetto della dignita' umana e rivolti alla tutela della salute
dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato -
Irrevocabilita' del consenso da parte della donna all'impianto in
utero degli embrioni creati dal momento della fecondazione
dell'ovulo - Lesione del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di
trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel
rispetto della dignita' umana e rivolti alla tutela della salute
dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 32, comma secondo.
(009C0572)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 30-9-2009)
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