N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2009

Ordinanza del 10 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da C.C. ed altro contro V.A.. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalita' esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformita' di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalita' esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformita' di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che l'impianto dell'embrione possa essere differito per cause diverse da quella legislativamente indicata - Illogica limitazione della crioconservazione fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalita' esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformita' di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignita' umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilita' del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignita' umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo periodo. - Costituzione, art. 32, comma secondo. (009C0572) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 30-9-2009)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.