N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2009

Ordinanza del 15 luglio 2009 emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A conotro l'I.N.P.S.. Previdenza ed assistenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Previsione, con norma di interpretazione autentica, che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'INPS e che restano acquisite e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Violazione del principio di eguaglianza per l'ingiustificato deteriore trattamento dei datori di lavoro che hanno versato i contributi rispetto a quelli che hanno omesso il versamento - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1, secondo capoverso, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma. (009C0622) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2009)

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