Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Giudizio cautelare - Rimborso delle spese
del giudizio - Mancata previsione in caso di accoglimento della
domanda a favore della parte privata - Ritenuta disparita' di
trattamento tra le parti e asserita lesione del diritto di difesa -
Esclusione - Esercizio non irragionevole della discrezionalita'
legislativa - Possibilita' per la parte privata di ottenere il
rimborso ove risulti vittoriosa nel merito - Non fondatezza della
questione.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, undicesimo comma,
introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo
comma.
(009C0642)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 28-10-2009)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.