N. 325 ORDINANZA 30 novembre - 4 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di carattere sostitutivo - Condizioni di liceita' - Abolizione dell'onere di indicare il nominativo del lavoratore sostituito - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge comunitaria 2000, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questioni gia' dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. - D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, comma 1, e 11. - Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma; legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 2, comma 1, lett. b); direttiva 1999/70/CE, clausola 8, punto 3, dell'Accordo-quadro da essa recepito; legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, secondo comma, lett. b). Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato in violazione delle condizioni di legge - Previsione, per i giudizi in corso, del solo obbligo del datore di lavoro di corrispondere al prestatore di lavoro un indennizzo di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto - Denunciata violazione di molteplici parametri - Questioni aventi ad oggetto disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. - D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3, 4, 11, 24, 35, 41, 43, 53, 76, 77, 101, 102, 104, 111, primo comma, e 117, primo comma. (009C0761) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2009)

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