N. 69 SENTENZA 22 - 26 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)- Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12. - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117. Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per carente descrizione della fattispecie - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12. - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117. Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per irrilevanza sopravvenuta della questione - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12. - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117. Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per difetto di rilevanza per insussistente lesione grave e attuale per i ricorrenti nel giudizio principale - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12. - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117. Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per carente descrizione della fattispecie concreta - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12. - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117. Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attivita' dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle restanti censure. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12. - Costituzione, art. 117 (artt. 3, 41 e 97). Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalita' delle restanti disposizioni della legge regionale con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (010C0180) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2010)

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