N. 71 SENTENZA 22 - 26 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Contribuzione figurativa - Riconoscimento dell'accredito figurativo per maternita' con riferimento ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro antecedenti al 1° gennaio 1994 - Limitazione del beneficio, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, solo agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001- Asserita irragionevolezza nonche' violazione dei principi di tutela della maternita' e dell'infanzia e del principio della tutela delle lavoratrici madri - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504. - Costituzione, artt. 3, 31 e 37. (010C0182) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2010)

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