N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2009

Ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna del 3 novembre 2009 - sul ricorso proposto da Nautica Faccioli S.n.c. di Faccioli F. & C. contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2.. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita' dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Disparita' di trattamento tra coloro che utilizzano la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che utilizzano lo strumento della spedizione dell'atto a mezzo posta - Incidenza sul diritto di difesa di questi ultimi. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 [secondo periodo], introdotto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24. (010C0512) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 30-6-2010)

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