N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2010

Ordinanza del 27 aprile 2010 emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia sul ricorso proposto da Ostuni Luciano contro Procuratore regionale presso la giurisdizionale per la Regione Puglia. Responsabilita' amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti limitato ai casi ed ai modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001 (rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale - Prevista nullita' di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia interesse - Irragionevole lesione del legittimo affidamento del pubblico ministero contabile, con compressione di posizioni soggettive acquisite e consolidate non giustificata da esigenze di ordine costituzionale - Ipotesi di translatio iudicii con impedimento della perpetuatio iurisdictionis in contrasto con l'art. 59 della legge n. 69/2009, assunto quale tertium comparationis e con il principio della perpetuatio iurisdictionis con la conservazione degli effetti della domanda proposta innanzi al giudice sprovvisto di giurisdizione, affermato con la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007 - Lesione del diritto di azione del P.M. contabile - Violazione del principio della giurisdizione contabile della Corte dei conti. - Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 103. (010C0737) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 27-10-2010)

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