N. 8 SENTENZA 10 - 12 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale - Introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di livelli essenziali di assistenza e asserita disparita' di trattamento - Formulazione apodittica della censura - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 35, che introduce il comma 3-bis dell'art. 36 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); d.P.C.M. 29 novembre 2001. Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale - Attribuzione alla Regione del potere di prevedere, ad opera della Commissione regionale del farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la liberta' di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN - Violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute" - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 35, che introduce il comma 3-bis dell'art. 36 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 21 ottobre 1996, n. 536, art. 1, comma 4, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648; d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, art. 3, commi 2 e 4, convertito con legge 8 aprile 1998, n. 94; d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 6, comma 1; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 348 e 349. Eguaglianza - Straniero - Norme della Regione Emilia-Romagna - Parita' di accesso ai servizi - Riconoscimento a tutti i cittadini degli Stati appartenenti alla Unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione, per quanto riguarda la fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 48, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Nozioni di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonche' alle pari opportunita' - Recepimento delle nozioni medesime dalla normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ritenuta esorbitanza della Regione dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 48, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16. Famiglia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989 - Ricorso del Governo - Lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonche' dell'ordinamento civile - Eccepita inammissibilita' della questione per insufficiente individuazione dell'oggetto della doglianza - Reiezione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 48, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. i) ed l); d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 4. Famiglia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989 - Ricorso del Governo - Lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonche' dell'ordinamento civile - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 48, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. i) ed l); d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 4. Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Formulazione generica della censura - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art. 48, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). (011C0024) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 19-1-2011)

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