Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica
dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - Aggiornamento
del Prontuario terapeutico regionale - Introduzione di farmaci
anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) - Ricorso del Governo - Lamentata
violazione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di livelli essenziali di assistenza e asserita disparita'
di trattamento - Formulazione apodittica della censura -
Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
35, che introduce il comma 3-bis dell'art. 36 della legge della
Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); d.P.C.M. 29
novembre 2001.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica
dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - Aggiornamento
del Prontuario terapeutico regionale - Attribuzione alla Regione
del potere di prevedere, ad opera della Commissione regionale del
farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle
indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC), quando tale estensione consenta una significativa
riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale e tuteli la liberta' di scelta terapeutica da parte dei
professionisti del SSN - Violazione della legislazione statale
espressione di principi fondamentali della materia "tutela della
salute" - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
35, che introduce il comma 3-bis dell'art. 36 della legge della
Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 21 ottobre 1996, n. 536,
art. 1, comma 4, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648;
d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, art. 3, commi 2 e 4, convertito con
legge 8 aprile 1998, n. 94; d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 6,
comma 1; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 348 e 349.
Eguaglianza - Straniero - Norme della Regione Emilia-Romagna -
Parita' di accesso ai servizi - Riconoscimento a tutti i cittadini
degli Stati appartenenti alla Unione europea del diritto di
accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati - Ricorso
del Governo - Lamentata introduzione, per quanto riguarda la
fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente
sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della
competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
48, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Nozioni di
discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e
all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro
nonche' alle pari opportunita' - Recepimento delle nozioni medesime
dalla normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata
lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia
di ordinamento civile - Ritenuta esorbitanza della Regione dal
potere di dare attuazione alle direttive comunitarie - Esclusione -
Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
48, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e quinto;
legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16.
Famiglia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione dei
diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza
diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del
d.P.R. n. 223 del 1989 - Ricorso del Governo - Lamentata indebita
sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia
nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva
statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi
nonche' dell'ordinamento civile - Eccepita inammissibilita' della
questione per insufficiente individuazione dell'oggetto della
doglianza - Reiezione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
48, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. i) ed l); d.P.R. 30
maggio 1989, n. 223, art. 4.
Famiglia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione dei
diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza
diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del
d.P.R. n. 223 del 1989 - Ricorso del Governo - Lamentata indebita
sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia
nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva
statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi
nonche' dell'ordinamento civile - Erroneo presupposto
interpretativo - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
48, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. i) ed l); d.P.R. 30
maggio 1989, n. 223, art. 4.
Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di
azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di
svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Formulazione
generica della censura - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, art.
48, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
(011C0024)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 19-1-2011)
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