Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Intervento di soggetto avente la qualita' di parte in un giudizio
diverso da quello in cui e' stata sollevata la questione -
Inammissibilita'.
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni
disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti,
tesserati, associazioni e societa' sportive - Riserva al giudice
sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice
amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino
l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi
ed interessi legittimi - Eccezione di inammissibilita' della
questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
- D.l. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, commi 1, lett. b), e 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113.
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni
disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti,
tesserati, associazioni e societa' sportive - Riserva al giudice
sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice
amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino
l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi
ed interessi legittimi - Eccezione di inammissibilita' della
questione siccome tesa ad ottenere un improprio avallo
interpretativo - Reiezione.
- D.l. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, commi 1, lett. b), e 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113.
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni
disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti,
tesserati, associazioni e societa' sportive - Riserva al giudice
sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice
amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino
l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi
ed interessi legittimi - Denunciata violazione del diritto ad
ottenere la tutela delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo
e di interesse legittimo dinanzi ad un giudice statale, ordinario o
amministrativo - Esclusione, secondo l'interpretazione fornita dal
diritto vivente ed idonea a fugare i dubbi di costituzionalita' -
Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
- D.l. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, commi 1, lett. b), e 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113.
(011C0099)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.