Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione - Adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza,
anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di
detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta
impossibilita' di cuocere cibi - Limitazione della permanenza
all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno -
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di
ragionevolezza e della necessaria finalizzazione rieducativa della
pena, nonche' asserita lesione del diritto alla salute - Carenza di
motivazione sulla rilevanza e di pregiudizialita' - Manifesta
inammissibilita' delle questioni.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett.
f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3, della
legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e
32, primo comma.
(011C0111)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 23-2-2011)
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