N. 150 SENTENZA 18 - 21 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizioni della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 - Trattazione della questione riguardante l'art. 2 della suddetta legge regionale, unitamente alle questioni aventi ad oggetto talune disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 - Decisione sulle ulteriori questioni concernenti altra disposizione della legge regionale n. 38 del 2010 riservata a separate pronunce. - Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 11. Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva deliberate dai Comuni limitatamente alla grande distribuzione - Impegno dei Comuni ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la meta' delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive - Incidenza sulle modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, rientranti nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'«ordinamento civile» - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore questione. - Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, art. 34, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) [art. 117, secondo comma, lett. e)]. Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2010 - Obbligatoria corrispondenza per ogni giornata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale della concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale - Preclusione della deroga alle chiusure domenicali e festive nel caso di inadempimento del suddetto obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 11. Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione - Obbligo per gli esercizi commerciali di destinare a tale attivita' una superficie di vendita non inferiore ai minimi indicati dalla legge - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesa la riconducibilita' della disposizione censurata alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, art. 5, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 5. Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Possibilita' per gli esercenti il commercio di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza sindacale, previa concertazione, con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesi gli effetti pro-concorrenziali derivanti dalla disposizione censurata, riconducibile alla materia di competenza regionale residuale del «commercio» - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, art. 34, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 11. (011C0275) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 27-4-2011)

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