Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione
Puglia - Prosecuzione, sino alla scadenza inizialmente stabilita o
successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali nonche' dei
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle
procedure di stabilizzazione - Contrasto con la disciplina statale
di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica che
prevede la sanzione della revoca di diritto degli incarichi
dirigenziali nei confronti degli enti che non abbiano rispettato il
patto di stabilita' interno - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento delle ulteriori censure.
- Legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10.
- Costituzione, 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122), art. 14, commi 19 e 21; (Costituzione artt. 3, 97 e 117,
secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, 7,
comma 6, e 36).
(011C0286)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 4-5-2011)
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