N. 158
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 aprile 2011
Ordinanza del 14 aprile 2011 emessa dalla Corte di cassazione -
sezioni unite civili nei procedimenti civili riuniti promossi da
Gangitano Lilla Maria contro Comune di Caltagirone.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione
delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori
dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) - Ritenuta natura di sanzione atipica
per le violazioni relative alla dichiarazione - Applicazione ai
casi di omessa dichiarazione o denuncia, ovvero di dichiarazione o
denuncia di valori assolutamente irrisori - Mancata previsione di
un limite alla riduzione, idoneo ad impedire la totale elisione di
qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo
espropriato e l'ammontare dell'indennita' - Lesione del diritto
dell'espropriato ad un serio ristoro e del "ragionevole legame" tra
indennita' e valore venale del bene - Violazione degli obblighi
internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza
della Corte europea.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1,
"oggi" art. 37, comma 7, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- Costituzione, artt. 42, comma terzo, e 117, primo comma, "anche in
considerazione del disposto dell'art. 6 [della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848] e dell'art. 1, del primo protocollo
addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali".
(011C0420)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 13-7-2011)
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