N. 167
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 aprile 2011
Ordinanza dell'8 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Lecce sez.
distaccata di Maglie - nel procedimento civile promosso da Cancelli
Antonio contro Unicredit Banca di Roma s.p.a..
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto
corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto -
Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione
autoqualificata come interpretazione autentica dell'art. 2935 del
codice civile - Irrazionalita' sotto molteplici profili -
Introduzione arbitraria di norma retroattiva, in violazione
dell'affidamento dei risparmiatori, della certezza dei rapporti
giuridici e della coerenza del sistema - Violazione dei principi
generali in materia di prova e di parita' delle armi nel processo
(consentendosi alle banche di precostituire la prova del dies a quo
del termine di prescrizione) - Contrasto con la tutela del
risparmio (essendo palesemente favorite le banche e svantaggiati i
risparmiatori) - Contrasto con il principio comunitario di
protezione del consumatore nei rapporti contrattuali con le
imprese.
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 47 e 117, primo comma, in relazione
all'art. 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) [ex articolo 153, paragrafo 2, del Trattato che istituisce
la Comunita' europea (TCE)].
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto
corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prevista
esclusione della restituzione degli importi gia' versati alla data
di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Irrazionalita'
(sia intendendo per "importi gia' versati" quelli annotati, sia
considerando tali quelli determinati ed eventualmente corrisposti a
chiusura del conto) - Retroattiva incidenza su posizioni giuridiche
gia' formate - Violazione dei limiti all'introduzione di norme
retroattive - Violazione dei limiti all'ammissibilita' della legge
interpretativa - Lesione dell'affidamento dei cittadini, della
certezza del diritto e della coerenza dell'ordinamento - Violazione
del diritto alla ripetizione dell'indebito - Ingiustificata
ablazione del diritto di credito del risparmiatore - Contrasto con
il diritto al rispetto dei propri beni, sancito dal Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo -
Conseguente inosservanza di obblighi internazionali.
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, in
relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione
per la salvaguardia diritti dell'uomo e liberta' fondamentali
[firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con legge 4 agosto
1955, n. 848].
(011C0442)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 17-8-2011)
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