N. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2011

Ordinanza dell'8 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Lecce sez. distaccata di Maglie - nel procedimento civile promosso da Cancelli Antonio contro Unicredit Banca di Roma s.p.a.. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione autoqualificata come interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile - Irrazionalita' sotto molteplici profili - Introduzione arbitraria di norma retroattiva, in violazione dell'affidamento dei risparmiatori, della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza del sistema - Violazione dei principi generali in materia di prova e di parita' delle armi nel processo (consentendosi alle banche di precostituire la prova del dies a quo del termine di prescrizione) - Contrasto con la tutela del risparmio (essendo palesemente favorite le banche e svantaggiati i risparmiatori) - Contrasto con il principio comunitario di protezione del consumatore nei rapporti contrattuali con le imprese. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 47 e 117, primo comma, in relazione all'art. 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [ex articolo 153, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea (TCE)]. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prevista esclusione della restituzione degli importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Irrazionalita' (sia intendendo per "importi gia' versati" quelli annotati, sia considerando tali quelli determinati ed eventualmente corrisposti a chiusura del conto) - Retroattiva incidenza su posizioni giuridiche gia' formate - Violazione dei limiti all'introduzione di norme retroattive - Violazione dei limiti all'ammissibilita' della legge interpretativa - Lesione dell'affidamento dei cittadini, della certezza del diritto e della coerenza dell'ordinamento - Violazione del diritto alla ripetizione dell'indebito - Ingiustificata ablazione del diritto di credito del risparmiatore - Contrasto con il diritto al rispetto dei propri beni, sancito dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo - Conseguente inosservanza di obblighi internazionali. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e liberta' fondamentali [firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con legge 4 agosto 1955, n. 848]. (011C0442) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 17-8-2011)

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