N. 260 ORDINANZA 19 - 30 settembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Reati elettorali - Elezioni amministrative - Divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa - Trattamento sanzionatorio in caso di inosservanza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilita' di verificare la rilevanza della questione - Petitum oscuro - Manifesta inammissibilita'. - Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 29, comma 5, in relazione al comma 6 dello stesso articolo. - Costituzione, art. 3. (011C0624) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 5-10-2011)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.