N. 246
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 agosto 2011
Ordinanza del 22 agosto 2011 emessa dal Tribunale di Ancona nel
procedimento penale a carico di Mancini Endrio ed altri.
Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure -
Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla
fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. (Associazione per
delinquere) finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art.
473 cod. pen. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni
distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni) e all'art. 474
cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari - Preclusione della
sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura
meno afflittiva - Violazione del principio di ragionevolezza -
Contrasto con i principi di inviolabilita' della liberta' personale
e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.
(011C0690)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)
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