N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2011

Ordinanza del 21 settembre 2011 emessa dal tribunale di Roma sul ricorso proposto da Amorelli Giampiero contro Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze. Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla meta' degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti civili - Irragionevole disparita' di trattamento fra avvocati (nel processo civile e nel processo penale, nonche' all'interno del processo civile) - Irragionevole disparita' di trattamento fra parti abbienti e non abbienti, con restrizione per queste ultime dell'esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio - Violazione del principio costituzionale di parita' delle armi nel processo - Contrasto con le garanzie di effettivita' della tutela giurisdizionale e di parita' delle armi, stabilite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Conseguente inosservanza di obblighi internazionali - Attribuzione all'erario di un'entrata sostanzialmente fiscale (pari alla meta' dell'onorario liquidato) svincolata dalla capacita' contributiva sia del professionista, sia della controparte eventualmente soccombente condannata alle spese di lite. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, artt. 3, 24, commi secondo e terzo, 53, primo comma, 111, comma secondo, 117, primo comma, in relazione all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo [ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1955, n. 848]. (012C0021) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-2012)

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