N. 9
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 settembre 2011
Ordinanza del 21 settembre 2011 emessa dal Tribunale di Roma sul
ricorso proposto da Amorelli Giampiero contro Ministero della
giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso
spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla meta'
degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti
civili - Irragionevole disparita' di trattamento fra avvocati (nel
processo civile e nel processo penale, nonche' all'interno del
processo civile) - Irragionevole disparita' di trattamento fra
parti abbienti e non abbienti, con restrizione per queste ultime
dell'esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio -
Violazione del principio costituzionale di parita' delle armi nel
processo - Contrasto con le garanzie di effettivita' della tutela
giurisdizionale e di parita' delle armi, stabilite dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come
interpretata dalla Corte di Strasburgo - Conseguente inosservanza
di obblighi internazionali - Attribuzione all'erario di un'entrata
sostanzialmente fiscale (pari alla meta' dell'onorario liquidato)
svincolata dalla capacita' contributiva sia del professionista, sia
della controparte eventualmente soccombente condannata alle spese
di lite.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
art. 130.
- Costituzione, artt. 3, 24, commi secondo e terzo, 53, primo comma,
111, comma secondo, 117, primo comma, in relazione all'art. 6,
comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo [ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1955, n.
848].
(012C0023)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-2012)
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