N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 marzo 2012 (della Regione Veneto). Bilancio e contabilita' pubblica - Sistema di "tesoreria mista" per le Regioni e gli enti locali (art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997) - Sospensione dal 24 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 - Applicazione, nello stesso periodo, del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984, eccezion fatta per le disponibilita' espressamente indicate - Obblighi per i tesorieri o cassieri dei predetti enti di versare sulle contabilita' speciali fruttifere della tesoreria statale le liquidita' depositate presso di essi (per meta' entro il 29 febbraio e per la parte restante entro il 16 aprile 2012); di smobilizzare entro il 30 giugno 2012 gli investimenti finanziari individuati con successivo decreto ministeriale; e di utilizzare prioritariamente, per i pagamenti disposti dagli enti, non ancora riversate le risorse esigibili - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lacunosita', irragionevolezza e inadeguatezza dell'intervento legislativo rispetto agli scopi dichiarati - Mancanza di una seria e completa disciplina transitoria e di attuazione - Paradossale ripristino provvisorio di un sistema anacronistico a scapito di quello rispettoso delle autonomie e del quadro costituzionale e istituzionale di riferimento - Compressione della liberta' economica e della liberta' contrattuale in assenza di ragioni di utilita' "economico-sociale" - Contrasto con il principio di buon andamento e di economicita' - Adozione di norme statali di dettaglio nella materia "coordinamento della finanza pubblica", in violazione della potesta' legislativa concorrente e della potesta' regolamentare delle Regioni nella medesima materia - Lesione dell'autonomia amministrativa regionale e locale, nonche' dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza - Violazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni - Contrasto con i principi fissati dalla legge delega sul federalismo fiscale - Violazione del principio di leale collaborazione (per carenza di dialogo preventivo con le Regioni, aggravata dalla scelta di utilizzare la decretazione d'urgenza) - Difetto dei presupposti e delle garanzie costituzionalmente richiesti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo - Sostanziale "espropriazione" di risorse proprie delle Regioni e degli enti locali - Mancata indicazione dei mezzi di copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dal temporaneo ripristino della tesoreria unica - Alterazione permanente dell'equilibrio delle autonomie mediante discipline dichiaratamente straordinarie e derogatorie - Istanza di sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 35, commi 8, 9 e 10. - Costituzione, artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117 [commi terzo e sesto], 118, 119 e 120, comma secondo; legge 5 maggio 2009, n. 42 [art. 2, comma 2]; [legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131]. (012C0129) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2012)

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