N. 60
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 marzo 2012 (della Regione Veneto).
Bilancio e contabilita' pubblica - Sistema di "tesoreria mista" per
le Regioni e gli enti locali (art. 7 del decreto legislativo n. 279
del 1997) - Sospensione dal 24 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 -
Applicazione, nello stesso periodo, del regime di tesoreria unica
di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984, eccezion fatta per
le disponibilita' espressamente indicate - Obblighi per i tesorieri
o cassieri dei predetti enti di versare sulle contabilita' speciali
fruttifere della tesoreria statale le liquidita' depositate presso
di essi (per meta' entro il 29 febbraio e per la parte restante
entro il 16 aprile 2012); di smobilizzare entro il 30 giugno 2012
gli investimenti finanziari individuati con successivo decreto
ministeriale; e di utilizzare prioritariamente, per i pagamenti
disposti dagli enti, non ancora riversate le risorse esigibili -
Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lacunosita',
irragionevolezza e inadeguatezza dell'intervento legislativo
rispetto agli scopi dichiarati - Mancanza di una seria e completa
disciplina transitoria e di attuazione - Paradossale ripristino
provvisorio di un sistema anacronistico a scapito di quello
rispettoso delle autonomie e del quadro costituzionale e
istituzionale di riferimento - Compressione della liberta'
economica e della liberta' contrattuale in assenza di ragioni di
utilita' "economico-sociale" - Contrasto con il principio di buon
andamento e di economicita' - Adozione di norme statali di
dettaglio nella materia "coordinamento della finanza pubblica", in
violazione della potesta' legislativa concorrente e della potesta'
regolamentare delle Regioni nella medesima materia - Lesione
dell'autonomia amministrativa regionale e locale, nonche' dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza -
Violazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle
Regioni - Contrasto con i principi fissati dalla legge delega sul
federalismo fiscale - Violazione del principio di leale
collaborazione (per carenza di dialogo preventivo con le Regioni,
aggravata dalla scelta di utilizzare la decretazione d'urgenza) -
Difetto dei presupposti e delle garanzie costituzionalmente
richiesti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo -
Sostanziale "espropriazione" di risorse proprie delle Regioni e
degli enti locali - Mancata indicazione dei mezzi di copertura
delle nuove o maggiori spese derivanti dal temporaneo ripristino
della tesoreria unica - Alterazione permanente dell'equilibrio
delle autonomie mediante discipline dichiaratamente straordinarie e
derogatorie - Istanza di sospensione dell'esecuzione delle norme
impugnate.
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 35, commi 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117 [commi terzo e
sesto], 118, 119 e 120, comma secondo; legge 5 maggio 2009, n. 42
[art. 2, comma 2]; [legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come
sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131].
(012C0129)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2012)
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