N. 99
ORDINANZA (Atto di promovimento)
24 gennaio 2012
Ordinanza del 24 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da Bessone Michele ed altri contro
Marrulli Angela.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali -
Obbligatorieta' (anziche' facoltativita') del procedimento di
mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5
del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del
preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilita'
della domanda giudiziaria, necessita' che l'improcedibilita' sia
eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre la prima udienza - Contrasto con la
prescrizione della legge delega che vieta di precludere l'accesso
diretto alla giustizia - Imposizione di irragionevoli intralci al
potere-dovere del giudice di conduzione e decisione della causa -
Disparita' fra utenti della giustizia in base ad irragionevole
scelta delle materie in cui la mediazione e' obbligatoria -
Assoggettamento del cittadino ad un versamento pecuniario in favore
degli organismi privati di media-conciliazione - Contrasto con la
giurisprudenza costituzionale in materia di accesso alla
giurisdizione - Omessa previsione della competenza territoriale per
le pretese soggette a mediazione.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 [comma 1, primo,
secondo e terzo periodo].
- Costituzione, artt. 3; 24; 76 e 77, in relazione all'art. 60, lett.
a), della legge 18 giugno 2009, n. 69; 101 e 102.
(012C0194)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 30-5-2012)
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