N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2012

Ordinanza del 24 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Bessone Michele ed altri contro Marrulli Angela. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorieta' (anziche' facoltativita') del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilita' della domanda giudiziaria, necessita' che l'improcedibilita' sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza - Contrasto con la prescrizione della legge delega che vieta di precludere l'accesso diretto alla giustizia - Imposizione di irragionevoli intralci al potere-dovere del giudice di conduzione e decisione della causa - Disparita' fra utenti della giustizia in base ad irragionevole scelta delle materie in cui la mediazione e' obbligatoria - Assoggettamento del cittadino ad un versamento pecuniario in favore degli organismi privati di media-conciliazione - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di accesso alla giurisdizione - Omessa previsione della competenza territoriale per le pretese soggette a mediazione. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 [comma 1, primo, secondo e terzo periodo]. - Costituzione, artt. 3; 24; 76 e 77, in relazione all'art. 60, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69; 101 e 102. (012C0194) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 30-5-2012)

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