N. 102
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 luglio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Imposte e tasse - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie - Previsione che a decorrere dal 1° luglio 2012, non si
proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative
e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,
con riferimento ad ogni periodo d'imposta - Ricorso della Regione
Veneto - Denunciata introduzione di una norma "a regime"
(nell'ambito di disposizioni aventi carattere transitorio) e di
dettaglio nella materia del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario in violazione della potesta' legislativa
concorrente regionale nella medesima materia - Violazione del
principio di autonomia finanziaria regionale - Incidenza
sull'effettivo esercizio delle funzioni amministrative regionali -
Violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione - Contrasto con la norma statale che prevede misure
compensative per gli interventi statali sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi regionali - Assenza di concertazione -
Lesione del principio di leale collaborazione - Istanza di
sospensione dell'esecuzione della norma impugnata.
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3, comma 10.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120; decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, art. 11.
(012C0262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 5-9-2012)
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