N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie - Previsione che a decorrere dal 1° luglio 2012, non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata introduzione di una norma "a regime" (nell'ambito di disposizioni aventi carattere transitorio) e di dettaglio nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in violazione della potesta' legislativa concorrente regionale nella medesima materia - Violazione del principio di autonomia finanziaria regionale - Incidenza sull'effettivo esercizio delle funzioni amministrative regionali - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con la norma statale che prevede misure compensative per gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali - Assenza di concertazione - Lesione del principio di leale collaborazione - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma impugnata. - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3, comma 10. - Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 11. (012C0262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 5-9-2012)

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