N. 131
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Assistenza - Norme della Provincia autonoma di Trento - Tutela delle
persone non autosufficienti e delle loro famiglie - Assegno di cura
erogato dalla Provincia a favore di cittadini italiani, cittadini
comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo a condizione del possesso
della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno
tre anni, della dichiarazione di non autosufficienza ai sensi
dell'art. 2 e dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai
sensi dell'art. 10, comma 6 - Ricorso del Governo - Denunciata
eccedenza dalla competenza legislativa esclusiva provinciale in
materia di assistenza e beneficenza, nonche' dalla competenza
residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni
autonome dalla Costituzione ed estensibile alla Provincia di Trento
in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 12 della
legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata violazione del
principio di uguaglianza per l'esclusione assoluta dal beneficio di
intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza
temporalmente protratta - Denunciata violazione di obblighi
internazionali derivanti dal TFUE per la restrizione alla liberta'
di circolazione e soggiorno.
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15,
art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 117, commi primo e
quarto; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 41; legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19; Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 25; Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, art. 21, n. 1.
(012C0397)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 7-11-2012)
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