N. 131 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Assistenza - Norme della Provincia autonoma di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie - Assegno di cura erogato dalla Provincia a favore di cittadini italiani, cittadini comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a condizione del possesso della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni, della dichiarazione di non autosufficienza ai sensi dell'art. 2 e dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell'art. 10, comma 6 - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalla competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di assistenza e beneficenza, nonche' dalla competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni autonome dalla Costituzione ed estensibile alla Provincia di Trento in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 12 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per l'esclusione assoluta dal beneficio di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal TFUE per la restrizione alla liberta' di circolazione e soggiorno. - Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15, art. 9, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 117, commi primo e quarto; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 41; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 25; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 21, n. 1. (012C0397) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 7-11-2012)

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