N. 136
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
9 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento in materia di
servizi pubblici - Servizio di depurazione e fognatura - Previsione
che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle
autonomie, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi
all'acquedotto e alla fognatura (tenendo conto della qualita' della
risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi di
investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"),
ferma restando la potesta' tariffaria dei Comuni in materia di
servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di
entrata in vigore della nuova disposizione - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con il riparto di competenze tra Stato e
Province autonome stabilito dalle disposizioni costituzionali e da
quelle statutarie e attuative - Violazione della competenza statale
esclusiva nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della
concorrenza", cui e' ascrivibile la definizione dei criteri per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici -
Esorbitanza dalle competenze statutarie provinciali - Violazione
dei poteri di regolazione tariffaria dei servizi idrici spettanti
all'Autorita' indipendente [per l'energia elettrica ed il gas].
- Legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17,
art. 1, comma [1, recte] 2, aggiuntivo del comma 01 all'art. 35
della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), artt. 8, 9 e 10; Costituzione, art. 117, comma secondo,
lett. e) ed s); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21,
comma 19.
(012C0400)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 14-11-2012)
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