N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013

Ordinanza del 25 febbraio 2013 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di L. P. C. ed altri. Processo penale - Astensione - Situazione di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata previsione che il giudice debba formalizzare richiesta di astensione, in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparita' di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo. - Codice di procedura penale, art. 36, comma 1, lett. g), in combinato disposto con l'art. 34, stesso codice. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111. Processo penale - Astensione - Dichiarazione di astensione presentata dal giudice che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata previsione che il Presidente dl Tribunale possa decidere discrezionalmente sull'astensione, imponendo al giudice del rito abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di coimputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparita' di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo. - Codice di procedura penale, art. 36, comma 3, in combinato disposto con l'art. 34, stesso codice. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111. Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata interpretazione delle parole "Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.) nel senso di attribuire al giudice che ha deciso l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio per un reato associativo e/o plurisoggettivo la possibilita' di decidere anche il giudizio abbreviato nei confronti degli altri imputati per la stessa rubrica - Lamentata privazione per tali imputati della possibile formula assolutoria "perche' il fatto non sussiste" - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparita' di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo. - Codice di procedura penale, art. 36, comma 2 [rectius: art. 36], in combinato disposto con l'art. 34 [rectius: art. 34, comma 2], stesso codice. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111. Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata interpretazione delle parole "Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.) nel senso di permettere, comunque, la partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, che aveva gia' deciso, con il rinvio a giudizio e nei confronti di altri coimputati, il processo relativo all'imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a partecipazione necessaria - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparita' di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo. - Codice di procedura penale, art. 36, comma 2 [rectius: art. 36], in combinato disposto con l'art. 34 [rectius: art. 34, comma 2], stesso codice. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111. (013C0102) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2013)

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