N. 57
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 febbraio 2013
Ordinanza del 25 febbraio 2013 emessa dal G.U.P. del Tribunale di
Palermo nel procedimento penale a carico di L. P. C. ed altri.
Processo penale - Astensione - Situazione di incompatibilita' del
giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata
previsione che il giudice debba formalizzare richiesta di
astensione, in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo
tabellare preordinati dall'ufficio - Violazione del principio di
indipendenza del giudice - Disparita' di trattamento tra situazioni
giuridicamente uguali - Lesione del diritto di difesa - Violazione
dei principi del giudice naturale e del giusto processo.
- Codice di procedura penale, art. 36, comma 1, lett. g), in
combinato disposto con l'art. 34, stesso codice.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.
Processo penale - Astensione - Dichiarazione di astensione presentata
dal giudice che si trovi in una delle situazioni di
incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento -
Lamentata previsione che il Presidente dl Tribunale possa decidere
discrezionalmente sull'astensione, imponendo al giudice del rito
abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso
abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di
coimputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo -
Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparita'
di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Lesione del
diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale e
del giusto processo.
- Codice di procedura penale, art. 36, comma 3, in combinato disposto
con l'art. 34, stesso codice.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.
Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti
compiuti nel procedimento - Lamentata interpretazione delle parole
"Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" (art. 34, comma
2, cod. proc. pen.) nel senso di attribuire al giudice che ha
deciso l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio per un reato
associativo e/o plurisoggettivo la possibilita' di decidere anche
il giudizio abbreviato nei confronti degli altri imputati per la
stessa rubrica - Lamentata privazione per tali imputati della
possibile formula assolutoria "perche' il fatto non sussiste" -
Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparita'
di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Lesione del
diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale e
del giusto processo.
- Codice di procedura penale, art. 36, comma 2 [rectius: art. 36], in
combinato disposto con l'art. 34 [rectius: art. 34, comma 2],
stesso codice.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111.
Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti
compiuti nel procedimento - Lamentata interpretazione delle parole
"Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" (art. 34, comma
2, cod. proc. pen.) nel senso di permettere, comunque, la
partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice
dell'udienza preliminare, che aveva gia' deciso, con il rinvio a
giudizio e nei confronti di altri coimputati, il processo relativo
all'imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a
partecipazione necessaria - Violazione del principio di
indipendenza del giudice - Disparita' di trattamento tra situazioni
giuridicamente uguali - Lesione del diritto di difesa - Violazione
dei principi del giudice naturale e del giusto processo.
- Codice di procedura penale, art. 36, comma 2 [rectius: art. 36], in
combinato disposto con l'art. 34 [rectius: art. 34, comma 2],
stesso codice.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111.
(013C0102)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2013)
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