N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2003

Ordinanza emessa il 14 febbraio 2003 dal tribunale di Lodi nel procedimento civile vertente tra Bernardelli Cinzia ed altri e Bernardelli Anna ed altri Procedimento civile - Intervento volontario del terzo - Intervento principale o litisconsortile successivo alla scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - Poteri delle parti originarie rispetto alla nuova domanda formulata con l'atto di intervento - Facolta' di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova - Mancata previsione - Violazione del diritto di agire in giudizio, comprensivo del diritto alla prova - Contrasto con il principio secondo cui «il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parita» - Irragionevolezza. - Codice di procedura civile, art. 268, comma secondo. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Procedimento civile - Intervento volontario del terzo - Intervento principale o litisconsortile - Potere-dovere del giudice di fissare (nel rispetto dei termini per comparire, di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.) una nuova udienza, almeno venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memorie, nonche' di disporre che ad esse sia notificato il provvedimento di fissazione - Mancata previsione - Alterazione della parita' delle parti nel processo - Sostanziale attribuzione al terzo di un «vantaggio processuale» - Lesione del diritto di azione e difesa delle parti originarie - Richiamo alla sentenza n. 193/1983 della Corte costituzionale. - Codice di procedura civile, art. 268. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. In subordine: Procedimento civile - Intervento volontario del terzo - Intervento principale o litisconsortile - Fissazione da parte del giudice istruttore (ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione) del termine eventuale di cui all'art. 183, ultimo comma, cod. proc. civ. nella udienza di comparizione del terzo, e decorrenza dei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ. con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione - Mancata previsione - Diversita' di disciplina rispetto all'ipotesi di chiamata in causa del terzo chiesta al giudice dall'attore a seguito delle difese svolte dal convenuto (art. 269, comma quinto, cod. proc. civ.) - Violazione del diritto di difesa delle parti originarie del processo. - Codice di procedura civile, art. 268. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (03C00641) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 2-7-2003)

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