N. 390
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 14 febbraio 2003 dal tribunale di Lodi nel
procedimento civile vertente tra Bernardelli Cinzia ed altri e
Bernardelli Anna ed altri
Procedimento civile - Intervento volontario del terzo - Intervento
principale o litisconsortile successivo alla scadenza dei termini
per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. -
Poteri delle parti originarie rispetto alla nuova domanda formulata
con l'atto di intervento - Facolta' di depositare documenti e
indicare nuovi mezzi di prova - Mancata previsione - Violazione del
diritto di agire in giudizio, comprensivo del diritto alla prova -
Contrasto con il principio secondo cui «il processo si svolge nel
contraddittorio delle parti, in condizioni di parita» -
Irragionevolezza.
- Codice di procedura civile, art. 268, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
Procedimento civile - Intervento volontario del terzo - Intervento
principale o litisconsortile - Potere-dovere del giudice di fissare
(nel rispetto dei termini per comparire, di cui all'art. 163-bis
cod. proc. civ.) una nuova udienza, almeno venti giorni prima della
quale le parti originarie potranno depositare memorie, nonche' di
disporre che ad esse sia notificato il provvedimento di fissazione
- Mancata previsione - Alterazione della parita' delle parti nel
processo - Sostanziale attribuzione al terzo di un «vantaggio
processuale» - Lesione del diritto di azione e difesa delle parti
originarie - Richiamo alla sentenza n. 193/1983 della Corte
costituzionale.
- Codice di procedura civile, art. 268.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
In subordine: Procedimento civile - Intervento volontario del terzo -
Intervento principale o litisconsortile - Fissazione da parte del
giudice istruttore (ferme per le parti le preclusioni ricollegate
alla prima udienza di trattazione) del termine eventuale di cui
all'art. 183, ultimo comma, cod. proc. civ. nella udienza di
comparizione del terzo, e decorrenza dei termini di cui
all'art. 184 cod. proc. civ. con riferimento alla udienza
successiva a quella di comparizione - Mancata previsione -
Diversita' di disciplina rispetto all'ipotesi di chiamata in causa
del terzo chiesta al giudice dall'attore a seguito delle difese
svolte dal convenuto (art. 269, comma quinto, cod. proc. civ.) -
Violazione del diritto di difesa delle parti originarie del
processo.
- Codice di procedura civile, art. 268.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(03C00641)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 2-7-2003)
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