N. 94 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto) - Industria - Trattamento di integrazione guadagni - Impiegati e operai - Corresponsione ai soli impiegati della differenza retributiva fra lo stipendio e l'integrazione salariale - Inammissibilita'. (R.D.-L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 6, ultimo comma; Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1098, artt. 2 e 27; legge 20 maggio 1975, n. 164, artt. 2 e 15). (Cost., artt. 3, 4 e 35). Lavoro (rapporto) - Cumulo di pensione con retribuzione - Divieto - Inoperativita' - Trattamento di integrazione salariale - Omessa equiparazione alla retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi - Inammissibilita'. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 20 e 22; legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23; legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10; legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16). (Cost., artt. 3 e 38). Lavoro (rapporto) - Diritto all'integrazione salariale - Perdita totale o parziale - Obbligo dell'imprenditore di corrispondere ai lavoratori somma equivalente all'importo dell'integrazione Mancata previsione - Inammissibilita'. (Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 7, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 38) (088C0106) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 10-2-1988)

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