N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1988

N. 97 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione stacccata di Pescara sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l'E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza - Impiego statale - Indennita' di fine servizio - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazioni: a) del principio della pari dignita' sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parita' di retribuzioni a parita' di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialita' della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869 del 1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative a un riesame della questione. (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75). (Cost., artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 97). (089C0191) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 15-3-1989)

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