N. 97
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 dicembre 1988
N. 97
Ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo, sezione stacccata di Pescara
sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l'E.N.P.A.S.
Previdenza e assistenza - Impiego statale - Indennita' di fine
servizio - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal
computo della base contributiva da considerarsi ai fini della
liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di
trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti
pubblici - Violazioni: a) del principio della pari dignita' sociale
dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parita' di
retribuzioni a parita' di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati
alle proprie esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della
imparzialita' della p.a.; f) della pari valutazione del servizio
esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla
sentenza Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869 del 1988,
pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative a un
riesame della questione.
(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3
marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38;
legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo
1980, n. 75).
(Cost., artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 97).
(089C0191)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 15-3-1989)
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