N. 317 SENTENZA 26 giugno - 5 luglio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Titoli di credito - Assegno bancario - Traente di assegno bancario protestato - Mancata previsione, per esso, della facolta' di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati in analogia con quanto previsto per il debitore cambiario che estingua il proprio debito entro cinque giorni dal protesto Non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto Ragionevolezza della prevista differente disciplina - Non fondatezza della questione. (Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12 ( recte legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349). (Cost., artt. 3 e 24). (090C0857) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 11-7-1990)

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