N. 184 ORDINANZA 22 - 29 aprile 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Credito fondiario - Esecuzione forzata nei confronti del solo beneficiario del mutuo anche dopo il trasferimento del bene gravato da garanzia ipotecaria - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenze nn. 61/1968 e 249/1984) e manifestamente infondata (ordinanza n. 125/1987) - Manifesta infondatezza. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma). (Cost., art. 24) (091C0551) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 8-5-1991)

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