N. 393 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1991

N. 393 Ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Finshipping e United Nations High Commissioner for Refugees ed altra Procedimento civile - Interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della parte attrice - Riassunzione - Termini - Decorrenza dalla data in cui il procuratore della parte attrice dichiara l'intervenuta perdita della capacita' di stare in giudizio - Difficolta', per gli organi preposti alla procedura fallimentare, di conoscere la circostanza - Prevista estinzione, cio' nonostante, del giudizio - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1967 e 159/1971. (C.P.C., art. 305). (Cost., art. 24). (091C0703) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 12-6-1991)

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