Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza- Cassa nazionale di previdenza e assistenza
avvocati e procuratori legali- Pensione di anzianita'-
Corresponsione- Condizione della cancellazione dagli albi di avvocato
e di procuratore- Incompatibilita' con qualsiasi attivita' di lavoro
dipendente ed incompatibilita' con l'iscrizione con l'iscrizione ad
albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato
e di procuratore- Irrazionalita' e violazione del principio del
diritto al lavoro - Non fondatezza - Illegittimita' costituzionale.
(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 3, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo
comma).
(092C0251)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 4-3-1992)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.