N. 355 SENTENZA 11 giugno - 28 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Organizzazione delle UU.SS.LL. - Attribuzione delle relative competenze al presidente della giunta regionale invece che alla regione - Conferimento dei poteri sostitutivi al Ministro della sanita' invece che al Consiglio dei Ministri - Definizione dei presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'universita', facolta' di medicina come ospedali di rilievo nazionale - Previsione di un atto di indirizzo e coordinamento disciplinante diversi oggetti riservati alla competenza regionale - Mancata previsione di una adeguata disciplina volta a rendere graduale il passaggio al sistema di finanziamento previsto nel d.lgs. n. 502/1992 - Illegittimita' costituzionale in parte qua. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 3, sesto e dodicesimo comma, 4, terzo comma, 8, quarto comma, e 13, primo comma). (Cost., artt. 76, 77, 116, 117 e 118). Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Adozione, ad opera del Governo, di un piano sanitario nazionale avente il compito di determinare livelli uniformi di assistenza sanitaria - Lamentata violazione del diritto alla salute ed alla assistenza sanitaria - In- influenza di tale contrasto sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni - Inammissibilita' della questione. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1). (Cost., artt. 32 e 38). Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Regole organizzative per la ristrutturazione delle UU.SS.LL. - Esistenza di disposizioni di estremo dettaglio - Lamentata violazione delle competenze regionali che per la Valle d'Aosta sono di tipo esclusivo - Esclusione, in considerazione della derogabilita' delle citate norme di dettaglio - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3). (Cost., artt. 76, 77, 116, 117 e 118; statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4). Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Lamentata inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega n. 421 - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). (Cost., artt. 76 e 77). Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Prevista subordinazione degli interventi pubblici in materia alle esigenze finanziarie di bilancio - Accentramento nella persona del direttore generale dei poteri che in base alla legge delega andrebbero distribuiti fra i diversi organi di gestione delle UU.SS.LL. - Previste limitazioni alla partecipazione delle regioni al procedimento di individuazione degli ospedali di rilievo nazionale - Norme disciplinanti l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici, nonche' l'individuazione dei posti letto - Prevista collaborazione da parte delle Universita' alla elaborazione dei piani sanitari regionali - Previsione di un unico organismo per tutto il territorio regionale con funzioni di presidio multizonale - Facolta' per le regioni di prevedere forme di assistenza differenziate - Previsto intervento sostitutivo del Ministro della sanita' nel caso di mancato accordo fra Stato e regioni - Previsione di un decreto ministeriale di indirizzo e coordinamento non contemplato dalla legge delega - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia - Esclusione - (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1; 3, sesto comma; 4, primo e decimo comma; 6, primo, terzo e quarto comma; 7, primo, e quarto comma; 8, quinto e sesto comma; 9; 10, terzo e quarto comma; e 14, primo e secondo comma). (Cost., artt. 76, 77, 116, 117, 118 e 119; statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 3 e 4). Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Prevista adozione di un piano sanitario nazionale vincolante anche per le regioni a statuto speciale, e comprendente anche gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale - Previsione di norme per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di convenzione in contrasto con la legge delega - Previsto utilizzo di una parte (1%) del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento di iniziative centrali - Lamentata violazione delle competenze regionali - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, terzo comma, lett. e); 8; 12, secondo comma, n. 2). (Cost., artt. 76, 77, 116, 117 e 118; statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a); 3, lettere h), i), e l); e 4) (093C0878) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)

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