N. 600 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 1994

N. 600 Ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Previsione dell'obbligo, all'atto del pagamento delle prestazioni di detta Cassa, del disoccupato di dimostrazione, a pena di decadenza, della regolare iscrizione e di conferma con dichiarazione scritta della continuita' della sua disoccupazione ovvero della indicazione dei giorni di prestazione di lavoro occasionale ovvero della data di rioccupazione - Mancata previsione, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, della sospensione della indennita' di disoccupazione, anziche' dell'esclusione assoluta della stessa - Ingiustificato egual trattamento del disoccupato che si rioccupa stabilmente e del disoccupato che si rioccupa solo per un breve periodo di tempo (nella specie, un trimestre), con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. per la privazione da parte dell'I.N.P.S. della possibilita' di risparmio dell'indennita' di disoccupazione in coincidenza con rapporti di lavoro a tempo determinato. (Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, quarto comma; d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34). (Cost., artt. 3, 4, 38 e 97). (093C1102) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 12-10-1994)

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