N. 111 SENTENZA 23 - 31 marzo 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Ineleggibilita' a consigliere provinciale dei dipendenti della provincia - Previsione che tale condizione di ineleggibilita' cessi solo per effetto delle dimissioni dall'impiego e non anche del collocamento in aspettativa del dipendente, cosi' come stabilito (con sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991) per i dipendenti della regione - Violazione del diritto all'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale parziale - Illegittimita' costituzionale, in conseguenza della incostituzionalita' della norma suddetta, anche della disposizione che non prevede la cessazione della causa di ineleggibilita' a consigliere comunale del dipendente comunale collocato in aspettativa. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 51). (094C0364) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-1994)

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