N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 1994

N. 246 Ordinanza emessa il 1 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Eliseo Giorgio contro la regione Molise Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianita' ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianita' complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianita' complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianita' (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalita' ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonche' sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Elusione dl giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990. (Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1). (Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113). (094C0489) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 4-5-1994)

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