N. 162 SENTENZA 14 - 28 aprile 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Trattamento di riversibilita' diritto della vedova - Condizione che il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma - Richiamo alla sentenza della Corte n. 450/1991 di illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e alle sentenze nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992, con espunzione dall'ordinamento di norme limitative dell'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova - Medesimo ordine di considerazioni quanto alla questione proposta dal giudice a quo - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma) (Cost., artt. 3, 29 e 31). (094C0494) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 4-5-1994)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.