Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione d'urgenza -
Proroga dei termini di scadenza per le occupazioni autorizzate ai
sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Difetto di
rilevanza - Richiamo dalle sentenze nn. 244/1993 e 365/1992 della
Corte - Congruenza e non arbitrarieta' della disciplina in relazione
al fine perseguito - Insussistenza di compromissione dei diritti del
proprietario anche in riferimento
all'indennita' di espropriazione o al risarcimento del danno -
Inammissibilita' - Non fondatezza.
(Legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 5;d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901,
art. 1, comma 5-bis, convertito in legge 1 marzo 1985, n. 42; d.-l.
29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge
28 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).
(Cost., artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97).
(094C0495)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 4-5-1994)
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