Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Regione Lazio - Personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo
agricolo del Lazio) Dipendenti non dirigenti che abbiano diretto di
fatto, per almeno tre anni, strutture a livello di ufficio
formalmente esistenti al 1 gennaio 1983 - Inquadramento nella
qualifica immediatamente superiore a quella rivestita -
Ingiustificata deroga alla regola del pubblico concorso -
Incongruita' della norma - Violazione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali delle
leggi statali sul pubblico impiego, in tema di acquisizione di
qualifica superiore per espletamento di mansioni di fatto
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di restanti profili.
(Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23
settembre 1993, art. 1, punto due).
(Cost., artt. 97 e 117).
Regione Lazio - Personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo
agricolo del Lazio) Personale inquadrato nella prima qualifica
dirigenziale con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica -
Previsione della copertura dei posti disponibili nella seconda
qualifica dirigenziale mediante concorso interno ad esso riservato -
Ingiustificata deroga ai criteri di pubblicita' del concorso e della
prevalente presenza di tecnici o esperti nella composizione della
commissione giudicatrice - Violazione dei principi di buon andamento
e imparzialita' della p.a. Illegittimita' costituzionale.
(Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23
settembre 1993, art. 1, punto tre).
(Cost., art. 97).
Regione Lazio - Personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo
agricolo del Lazio) - Inquadramento - Previsione di copertura
dell'onere finanziario di quattrocento milioni - Mancata
specificazione in ordine all'anno (se solo il 1993 od anche il 1994
ed il 1995) cui la detta previsione si riferisce e omessa
presentazione della relazione tecnica di accompagnamento sugli oneri
e sulla loro relativa quantificazione - Lamentata inosservanza
dell'art. 11-ter, commi secondo e terzo, della legge n. 468/1978
(quale aggiunto dall'art. 7 della legge n. 362/1988) - Conseguente
denunciata violazione del principio dell'obbligo di copertura
finanziaria per nuove e maggiori spese - Esclusione, in quanto il
citato art. 11-ter si riferisce alle sole leggi statali - Non
fondatezza della questione.
(Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23
settembre 1993, art. 2).
(Cost., art. 81, quarto comma).
(094C0875)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 27-7-1994)
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