N. 313 SENTENZA 7 - 20 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Lazio - Personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) Dipendenti non dirigenti che abbiano diretto di fatto, per almeno tre anni, strutture a livello di ufficio formalmente esistenti al 1 gennaio 1983 - Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita - Ingiustificata deroga alla regola del pubblico concorso - Incongruita' della norma - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali delle leggi statali sul pubblico impiego, in tema di acquisizione di qualifica superiore per espletamento di mansioni di fatto Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di restanti profili. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, art. 1, punto due). (Cost., artt. 97 e 117). Regione Lazio - Personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) Personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica - Previsione della copertura dei posti disponibili nella seconda qualifica dirigenziale mediante concorso interno ad esso riservato - Ingiustificata deroga ai criteri di pubblicita' del concorso e della prevalente presenza di tecnici o esperti nella composizione della commissione giudicatrice - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della p.a. Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, art. 1, punto tre). (Cost., art. 97). Regione Lazio - Personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) - Inquadramento - Previsione di copertura dell'onere finanziario di quattrocento milioni - Mancata specificazione in ordine all'anno (se solo il 1993 od anche il 1994 ed il 1995) cui la detta previsione si riferisce e omessa presentazione della relazione tecnica di accompagnamento sugli oneri e sulla loro relativa quantificazione - Lamentata inosservanza dell'art. 11-ter, commi secondo e terzo, della legge n. 468/1978 (quale aggiunto dall'art. 7 della legge n. 362/1988) - Conseguente denunciata violazione del principio dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Esclusione, in quanto il citato art. 11-ter si riferisce alle sole leggi statali - Non fondatezza della questione. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, art. 2). (Cost., art. 81, quarto comma). (094C0875) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 27-7-1994)

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