N. 314 SENTENZA 7 - 20 luglio 1994

Regione Lazio - Personale degli II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario), gia' dipendente dalle soppresse opere universitarie - Reinquadramento, per concorso, nella sesta qualifica funzionale - Ammissione, oltre che del personale di qualifica immediatamente inferiore, anche di quello appartenente alla quarta - Consentita attribuzione di duplice passaggio di livello - Irragionevolezza- Contrasto con la disciplina contrattuale in tema di mobilita' verticale Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, ottavo comma). (Cost., art. 97). Regione Lazio - Personale degli II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario), gia' dipendente dalle soppresse opere universitarie - Possibilita' per il personale non dirigente, che abbia diretto, per almeno tre anni, un "settore", istituito con regolare provvedimento, di inquadramento automatico nella qualifica immediatamente superiore - Deroga al principio dell'avanzamento per pubblico concorso - Lesione dei principi generali del pubblico impiego Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, art. 9, primo comma). (Cost., art. 97). Regione Lazio - Personale degli II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario), gia' dipendente dalle soppresse opere universitarie - Reinquadramento, a domanda, nella qualifica immediatamente superiore, dei dipendenti appartenenti alle qualifiche in norma specificate - Lamentata lesione dei principi in materia di pubblico impiego e di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Correzione di sperequazioni gia' operate da precedenti normative in relazione all'inquadramento di personale comandato o comunque passato alla regione - Non fondatezza della questione. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, secondo comma, punti uno, due e tre). (Cost., artt. 97 e 117). Regione Lazio - Personale degli II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario), gia' dipendente dalle soppresse opere universitarie - Reinquadramenti - Decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1 febbraio 1981 e dal 1 gennaio 1983 - Lamentata incongruita' della norma - Lesione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Esclusione - Correzione di precorse sperequazioni derivanti da diverse normative - Non fondatezza della questione. (Legge regione Lazio approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, art. 8, quinto e sesto comma). (Cost., art. 97). (094C0876) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 27-7-1994)

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