N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 1994

N. 508 Ordinanza emessa il 10 giugno 1994 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la Federazione nazionale lavoratori dell'energia - C.G.I.L. ed Azienda energetica municipale Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Obbligo di preavviso di almeno dieci giorni - Inosservanza - Sanzione del trattenimento e versamento all'I.N.P.S. dei contributi sindacali da parte del datore di lavoro - Violazione del diritto di difesa in giudizio sotto il profilo dell'inosservanza del principio del giusto procedimento (contestazione, contraddittorio, motivazione del provvedimento) ed incidenza sul principio di uguaglianza sotto il profilo del deteriore trattamento dei lavoratori rispetto agli altri cittadini per l'automatica inflizione della sanzione - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla liberta' sindacale svolgendosi il procedimento per l'irrogazione della sanzione nei confronti di OO.SS. davanti alla commissione di garanzia non rispondente ai requisiti di terzieta' posseduti dagli organi giurisdizionali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1982 e 276/1993. (Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4 e 12). (Cost., artt. 3, 24 e 39). (094C0967) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 14-9-1994)

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