N. 508
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 giugno 1994
N. 508
Ordinanza emessa il 10 giugno 1994 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Federazione nazionale lavoratori
dell'energia - C.G.I.L. ed Azienda energetica municipale
Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Obbligo di
preavviso di almeno dieci giorni - Inosservanza - Sanzione del
trattenimento e versamento all'I.N.P.S. dei contributi sindacali
da parte del datore di lavoro - Violazione del diritto di difesa
in giudizio sotto il profilo dell'inosservanza del principio del
giusto procedimento (contestazione, contraddittorio, motivazione
del provvedimento) ed incidenza sul principio di uguaglianza sotto
il profilo del deteriore trattamento dei lavoratori rispetto agli
altri cittadini per l'automatica inflizione della sanzione -
Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla liberta'
sindacale svolgendosi il procedimento per l'irrogazione della
sanzione nei confronti di OO.SS. davanti alla commissione di
garanzia non rispondente ai requisiti di terzieta' posseduti dagli
organi giurisdizionali - Riferimenti alle sentenze della Corte
costituzionale nn. 204/1982 e 276/1993.
(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4 e 12).
(Cost., artt. 3, 24 e 39).
(094C0967)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 14-9-1994)
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