N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1993- 28 settembre 1994

N. 623 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 settembre 1994) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da ufficio I.V.A. di Roma contro Cocchi Giovanni Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Previsione che i versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 del d.P.R. n. 633/1972 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del r.d. n. 827/1924 ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al r.d. n. 1706/1937 e che la delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente - Mancata previsione della possibilita' di effettuare il pagamento presso qualsiasi ufficio postale bancario come previsto per altre prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti e sui passaporti, tassa sulla salute, canone televisivo ormai fiscalizzato, tassa per la partecipazione a concorsi, imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante assegni circolari non trasferibili) - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla liberta' di circolazione e soggiorno dei cittadini. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma, modificato dal d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 6). (Cost., artt. 3 e 16). (094C1130) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 19-10-1994)

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