N. 623
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 febbraio 1993- 28 settembre 1994
N. 623
Ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 28 settembre 1994) dalla commissione tributaria di
secondo grado di Roma sul ricorso proposto da ufficio I.V.A. di Roma
contro Cocchi Giovanni
Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Previsione che i versamenti
previsti dagli artt. 27, 30 e 33 del d.P.R. n. 633/1972 devono
essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto mediante delega ad una delle aziende di credito di cui
all'art. 54 del r.d. n. 827/1924 ovvero ad una delle casse rurali
e artigiane di cui al r.d. n. 1706/1937 e che la delega deve
essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda
delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio
competente - Mancata previsione della possibilita' di effettuare
il pagamento presso qualsiasi ufficio postale bancario come
previsto per altre prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle
patenti e sui passaporti, tassa sulla salute, canone televisivo
ormai fiscalizzato, tassa per la partecipazione a concorsi,
imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari
pagabili mediante assegni circolari non trasferibili) - Disparita'
di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla liberta'
di circolazione e soggiorno dei cittadini.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma, modificato dal
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 6).
(Cost., artt. 3 e 16).
(094C1130)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 19-10-1994)
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