N. 419 SENTENZA 24 novembre - 7 dicembre 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure antimafia - Provvedimenti cautelari - Istituto del "soggiorno cautelare" - Presupposti per l'applicazione - Ancoraggio a fatti e comportamenti oggettivi strumentalmente collegati alla commissione di una o piu' delle fattispecie criminose tassativamente indicate - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 11/1956, 53/1968, 76/1970, 168/1972 e 69/1975) - Poteri del procuratore nazionale antimafia in materia - Disposizioni della misura in via definitiva e non provvisoria - Soggezione del provvedimento soltanto ad un riesame meramente eventuale da parte del giudice - Omessa previsione del potere di disporre da parte del procuratore nazionale antimafia, con decreto motivato, la misura soltanto in via provvisoria con l'obbligo di chiedere la contestuale adozione del provvedimento definitivo al tribunale - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25- quater, primo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25- quater, quinto comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). (Cost., artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma). (094C1316) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 14-12-1994)

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