N. 437 SENTENZA 12 - 23 dicembre 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti pubblici - Regione Sicilia - Comuni - Statuti e regolamento di contabilita' - Urbanistica, disciplina concorsuale, formazione professionale e cooperazione - Modifica del termine per l'adozione dei rispettivi provvedimenti - Parziale promulga da parte del presidente della regione siciliana, con omissione delle disposizioni impugnate (legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, in Gazzetta ufficiale della regione siciliana, parte prima, n. 15 del 19 marzo 1994) - Cessazione della materia del contendere. (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994, artt. 5, 6 e 7). Enti pubblici - Regione Sicilia - Personale dipendente impiegato a tempo indeterminato - Retribuzione - Collocazione a carico della finanza regionale - Perseguimento di una finalita' tipicamente assistenziale - Esborso a tempo indeterminato per la finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, artt. 2, 6 e 7). Enti pubblici - Regione Sicilia - Presunta esclusivita' della competenza regionale in materia di avviamento al lavoro presso la regione ed aziende ed enti da essa dipendenti - Graduatorie dei concorsi relative a categorie protette - Efficacia temporale - Natura vincolante della legislazione statale nel campo della politica occupazionale - Non fondatezza - Inammissibilita'. (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, art. 1). (Cost., artt. 3 e 97; d.lgs. n. 546/1993, artt. 17 e 19; legge n. 67/1988, art. 24, terzo comma; legge n. 421/1992, art. 2, lettere d) ed u)) (094C1356) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 28-12-1994)

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