N. 439 SENTENZA 12 - 23 dicembre 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale scolastico - Trattamento pensionistico - Necessitato collocamento a riposo dal 1 settembre di ogni anno - Differimento fino al 1 gennaio 1994 della corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993 - Privazione di stipendio e pensione per quattro mesi - Irrazionalita' - Ingiustificata lesione del diritto a provvedere ai bisogni essenziali della vita -Illegittimita' costituzionele. (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2- quinquies, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, art. 5, comma 1- bis, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243) (094C1358) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 28-12-1994)

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