Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Enti pubblici - Regione Lazio - FI.LA.S. S.p.a. (Finanziaria laziale
di sviluppo) - Presunto superamento da parte della regione del limite
del diritto privato che incombe sull'esercizio delle competenze
regionali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n.
35/1992) - Divieto per le leggi regionali di derogare alla normativa
statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle
societa' - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita'.
(Delibera legislativa approvata dal consiglio regionale del Lazio il
13 ottobre 1993 e riapprovata il 20 aprile 1994, artt. 4, primo,
secondo, quarto, quinto e sesto comma, primo periodo, e 5, primo e
secondo comma, della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13;
delibera legislativa approvata dal consiglio regionale del Lazio il
13 ottobre 1993 e riapprovata il 20 aprile 1994, art. 5).
(Cost., artt. 2, 3 e 117).
(094C1360)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 28-12-1994)
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